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Abbandono rifiuti: chi è obbligato alla rimozione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/02/2020
n. 2199

L’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati, cui si riferisce l'illecito contravvenzionale di cui all'art. 255, comma 3, del D.L.vo 152/2006, sorge sia in capo al responsabile dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia, infine nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione della relativa ordinanza.  

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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza 7.02.2019, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 24.04.2018 del tribunale di Palermo, appellata dal T., dichiarava n.d.p. nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione, riducendo per l'effetto la pena inflitta in 2 mesi di arresto, revocando la statuizione della confisca dell'area con restituzione all'avente diritto, fatto salvo l'obbligo di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, TUA, e confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva condannato, per quanto qui rileva, per il reato di mancata ottemperanza…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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