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Sottoprodotto: chi deve provarne le condizioni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/08/2018
n. 39244

Nell’ambito della lavorazione di rifiuti inerti e di scarti da attività di carattere edilizio, relativamente al materiale depositato, proveniente da escavazione di cantieri (nella specie, cumuli di pietrisco di vario calibro e deposito a cielo aperto di materiale inerte), il riferimento a materie prime secondarie non è in grado, evidentemente, di inficiare la sentenza di condanna laddove si sono ritenuti mancanti gli specifici requisiti necessari, ai sensi dell’art. 184 bis del D.L.vo 152/2006, per qualificare le sostanze come sottoprodotto, la cui prova è a carico di chi li invoca.

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