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Sottoprodotto: chi deve provarne le condizioni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/08/2018
n. 39244

Nell’ambito della lavorazione di rifiuti inerti e di scarti da attività di carattere edilizio, relativamente al materiale depositato, proveniente da escavazione di cantieri (nella specie, cumuli di pietrisco di vario calibro e deposito a cielo aperto di materiale inerte), il riferimento a materie prime secondarie non è in grado, evidentemente, di inficiare la sentenza di condanna laddove si sono ritenuti mancanti gli specifici requisiti necessari, ai sensi dell’art. 184 bis del D.L.vo 152/2006, per qualificare le sostanze come sottoprodotto, la cui prova è a carico di chi li invoca.

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Ritenuto in fatto   1.F.C.ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 18/09/2017 di condanna per il reato di cui all'art. 256 co. 2 D. Lgs. n. 152 del 2006 perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "C.F." e di amministratore di fatto della ditta "C.C.", su un'area sita in Biassono effettuava un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da macerie di demolizione edile non derivanti da attività svolte sull'area.   2.Con un primo motivo lamenta manifesta illogicità della sentenza nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento del fatto. Nella specie, il Tribunale…
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