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Responsabilità concorrente del titolare dell’impresa: su quali basi?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/06/2018
n. 28492

I titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, del D.L.vo 152/2006, non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. Tale reato può, infatti, consistere anche in una omissione, scaturente da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. Tale colpa presuppone, comunque, un accertamento pieno dell'eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo della condotta contestata, sicché affinché possa ritenersi la responsabilità concorrente del titolare dell'impresa, occorre accertare che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro.

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