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Trasporto non autorizzato: quando non può dirsi occasionale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/08/2018
n. 38859

In tema di gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di attività di trasporto di rifiuti non autorizzato, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, rileva la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. In particolare, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto, la eterogeneità, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, l'usura di parti del mezzo di trasporto dimostrativa di una precedente ed analoga utilizzazione di trasporto illecito di rifiuti (nella specie, la non occasionalità del trasporto è stata desunta dall'usura del "cassone" del mezzo, già verosimilmente utilizzato anche in altre occasioni per la medesima e illecita attività).

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