Ritenuto in fatto 1.È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché esercitava, con un autocarro, attività di trasporto di rifiuti urbani e/o speciali non pericolosi, prodotti da terzi, consistenti in rottami ferrosi, senza la prescritta comunicazione e/o iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a norma dell'art. 212 dello stesso decreto legislativo.…
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Trasporto non autorizzato: quando non può dirsi occasionale?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/08/2018
n. 38859
In tema di gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di attività di trasporto di rifiuti non autorizzato, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, rileva la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. In particolare, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto, la eterogeneità, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, l'usura di parti del mezzo di trasporto dimostrativa di una precedente ed analoga utilizzazione di trasporto illecito di rifiuti (nella specie, la non occasionalità del trasporto è stata desunta dall'usura del "cassone" del mezzo, già verosimilmente utilizzato anche in altre occasioni per la medesima e illecita attività).
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Ritenuto in fatto 1.È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché esercitava, con un autocarro, attività di trasporto di rifiuti urbani e/o speciali non pericolosi, prodotti da terzi, consistenti in rottami ferrosi, senza la prescritta comunicazione e/o iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a norma dell'art. 212 dello stesso decreto legislativo.…
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