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L’incenerimento a terra deve essere autorizzato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/11/2017
n. 52641

Quando si esegue un’operazione di incenerimento a terra, si tratta, pur sempre, ai sensi della Parte IV, all. B, lett. D10 del D.L.vo 152/2006, di un’operazione di smaltimento, inteso quale attività diversa dal recupero anche quando ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, come specificato dall’art. 183, comma 1, lett. z) del citato decreto. Ne discende che, qualora l’incenerimento a terra sia effettuato in difetto di autorizzazione a procedervi, conseguirà l’integrazione della fattispecie illecita di smaltimento non autorizzato, sanzionato quale gestione non autorizzata di rifiuti dall’art. 256, comma 1, lett. a) del predetto decreto (nella specie si trattava dell’incenerimento di bare nuove).

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