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RIFIUTI – Corresponsabilità

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 07/02/2008
n. 06101

In tema di gestione dei rifiuti, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo". In tema di gestione dei rifiuti, in caso di conferimento a terzi non autorizzati allo smaltimento, la circostanza che questi ultimi abbiano eseguito le relative operazioni in modo non conforme alle prescrizioni di legge non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41, comma secondo, cod. pen., in quanto il comportamento del soggetto conferente (nella specie, non aver controllato che i terzi fossero autorizzati allo smaltimento) non esclude il nesso causale, ponendosi come condizione necessaria ed antecedente rispetto all'evento ex art. 41, comma primo, cod. pen..

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