RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I sigg.ri XXX ricorrono per l’annullamento della sentenza del 05/07/2022 del Tribunale di Genova che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e li ha condannati alla pena di 4.000,00 euro di ammenda ciascuno. 1.1. Con il primo motivo deducono l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di insufficienza, mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Lamentano…
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La gestione non autorizzata di rifiuti è punibile anche se non vi è stato alcun danno in concreto?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 10/07/2023
n. 29818
L’art. 256, D.L.vo n. 152 del 2006, configura un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", quando deve essere probabile, secondo l' "id quod plerumque accidit", che alla condotta consegua l'evento lesivo, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. Dunque, il fatto, astrattamente pericoloso, ancorché concretamente non dannoso e non pericoloso, è comunque punibile ai sensi dell’art. 256, D.L.vo. n. 152, cit.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I sigg.ri XXX ricorrono per l’annullamento della sentenza del 05/07/2022 del Tribunale di Genova che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e li ha condannati alla pena di 4.000,00 euro di ammenda ciascuno. 1.1. Con il primo motivo deducono l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di insufficienza, mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Lamentano…
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