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Conseguenze dell’abbruciamento non autorizzato di rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/12/2023
n. 50309

L’abbruciamento non autorizzato di cavi di rame per eliminare la guaina è punibile con la sanzione di cui all’art. 256 bis del D.L.vo 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti), non potendo esser inquadrato come “End of Waste” in quanto – nel caso di specie – non era stata data la prova circa la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 184 ter del D.L.vo 152/2006.  

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Leggi la sentenza

 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 14/02/2023, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Termini Imerese, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 256-bis, comma 4, della norma sanzionatoria, rideterminava la pena inflitta a F. S. e F. M. in mesi 10 e giorni venti di reclusione per il reato di cui all'articolo 256-bis d. Igs. 152/2006. Reato acc.to in Bagheria il 01/09/2019. Avverso tale ordinanza gli imputati propongono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorso per cassazione. Il Ricorso di F. S. Con il primo e unico motivo, lamenta vizio di…
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