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RIFIUTI – Materiale di dragaggio

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 21/06/2006
n. 21488

In virtù di quanto dispone l’art. 185, c. 1, lett. i), del D.Lgs. 152/06, il materiale di dragaggio dei porti marittimi è da ricomprendersi nella categoria dei rifiuti, in quanto l’esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del decreto opera esclusivamente nei confronti del materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti.

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