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A quali condizioni l’accumulo di rifiuti diventa deposito incontrollato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/01/2018
n. 1572

In tema di rifiuti, affinché un raggruppamento di rifiuti possa essere qualificato come regolare deposito temporaneo, e sottostare, così, al relativo regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, l’art. 183 del D.L.vo 152/2006 pone una serie di imprescindibili condizioni, tutte concorrenti, la cui dimostrazione è rimessa al produttore. Poste queste condizioni, l’accumulo di una quantità consistente di materiali vari ed eterogenei (nella specie, cassoni in legno, materiale ferroso, imballaggi in vernici, borsoni in plastica contenenti scarti di lavorazione, ecc.), collocati alla rinfusa e senza alcuna cautela direttamente sul terreno, nonché esposti agli agenti atmosferici, non corrisponde tanto all’ipotesi di un lecito deposito temporaneo o controllato, configurando, piuttosto, un deposito incontrollato di rifiuti, vietato ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006, e sanzionato agli artt. 255 e 256 dello stesso decreto.

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