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Discarica abusiva: quando il proprietario del terreno è colpevole?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/01/2019
n. 1517

In tema di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata o di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.L.vo 152/2006), anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti: tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo quando compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (nel caso di specie, il proprietario del terreno è stato ritenuto responsabile in quanto il terreno era stato utilizzato per il deposito incontrollato di rifiuti da parte di un terzo proprio a seguito di accordo verbale con il proprietario, che in tal modo aveva concorso con una condotta commissiva alla illecita gestione dei rifiuti). Inoltre, alla abusiva realizzazione e gestione di una discarica (comma 3 del citato art. 256) consegue la confisca obbligatoria dell'area, mentre la confisca è illegittima con riguardo al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

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