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Rifiuti – Gestione non autorizzata – Reato di natura formale - Configurabilità

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale, sez. III
Data: 23/05/2012
n. 19439

Nei reati di pericolo (quale è quello di cui all’art. 256 TUA) l'offesa al bene giuridico protetto consiste in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato, e può parlarsi di "pericolo" quando, secondo un giudizio ex ante e secondo la migliore scienza ed esperienza, appare probabile che dalla condotta consegua l'evento lesivo. In conformità alla funzione preventiva dei reati di pericolo, è pertanto essenziale che la valutazione debba essere retrocessa al momento della condotta. Alla stregua di tali principi, non può ritenersi che, nella specie, la sanzione penale sia stata inflitta per una condotta inosservante totalmente inoffensiva, in quanto nelle omissioni riscontrate in concreto deve ritenersi contenuto un disvalore tale da potere sicuramente integrare la messa in pericolo dell'ambiente quale bene finale tutelato. Non può parlarsi, infatti, di infrazioni aventi natura esclusivamente formale, poiché sicuramente la carenza del prescritto controllo amministrativo preventivo sullo svolgimento dell'attività ha connotazioni intrinseche di rischio, in quanto è in grado di mettere in pericolo la salubrità dell'ambiente.

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