Discarica abusiva: ne risponde il proprietario del sito?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 14/01/2016
n. 1158
In materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell'ipotesi in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti; pertanto, in assenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento ed in assenza di alcuna prova in ordine alla sua cooperazione nella determinazione dello stesso (cooperazione che, peraltro, potrebbe, in linea di principio, realizzarsi anche laddove vi sia in capo al proprietario del terreno la consapevolezza di aver ceduto la disponibilità di quello ad un terzo affinché costui vi realizzi una discarica abusiva), nessuna responsabilità può essere attribuita al titolare del terreno che ometta di vigilare sulle condotte, tanto più se abusive dal punto di vista civilistico, di chi, in assenza di un valido titolo ovvero sulla base di un titolo finalizzato ad un uso non illecito della cosa, abbia la materiale disponibilità del terreno in questione.
© Riproduzione riservata
Discarica abusiva: ne risponde il proprietario del sito?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 14/01/2016
n. 1158
In materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell'ipotesi in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti; pertanto, in assenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento ed in assenza di alcuna prova in ordine alla sua cooperazione nella determinazione dello stesso (cooperazione che, peraltro, potrebbe, in linea di principio, realizzarsi anche laddove vi sia in capo al proprietario del terreno la consapevolezza di aver ceduto la disponibilità di quello ad un terzo affinché costui vi realizzi una discarica abusiva), nessuna responsabilità può essere attribuita al titolare del terreno che ometta di vigilare sulle condotte, tanto più se abusive dal punto di vista civilistico, di chi, in assenza di un valido titolo ovvero sulla base di un titolo finalizzato ad un uso non illecito della cosa, abbia la materiale disponibilità del terreno in questione.
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