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Rifiuti – TARSU

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile – Sez. III
Data: 27/09/2011
n. 19675

La mancata indicazione nell’avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, c. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell’atto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta. Sentenza n° 19675 del 27/09/2011 Cassazione Civile – Sez. III

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