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Quando si può parlare di fertirrigazione del terreno?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/10/2017
n. 46357

La pratica della fertirrigazione del terreno, e la conseguente esclusione degli effluenti utilizzati dalla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, che vi siano colture in atto sulle terre interessate dallo spandimento. Inoltre, gli effluenti devono essere distribuiti in quantità, qualità e tempi adeguati al tipo e al fabbisogno delle colture stesse. Secondariamente, poi, non devono rilevarsi dati che indichino un’utilizzazione - nella specie, di liquami consistenti in deiezioni animali – che risulti incompatibile con la pratica stessa della fertirrigazione. Diversamente, gli effluenti sono da considerare, piuttosto, alla stregua di rifiuti liquidi in ordine ai quali può essere ravvisabile la fattispecie di abbandono o deposito incontrollato, vietata ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006 (Nella fattispecie, lo sversamento incontrollato dei liquami, dovuto a tracimazione delle vasche di contenimento, esclude la fertirrigazione, e costituisce condotta penalmente rilevante).

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