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Attività per il traffico illecito di rifiuti: che caratteristiche deve avere?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/04/2019
n. 16123

Sussiste una responsabilità penale per traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies del codice penale) in capo a chi svolge un’attività continuativa non occasionale di illecita gestione dei rifiuti, anche se tale attività non risulta come unica fonte di reddito. In ogni caso, per poter parlare di traffico illecito di rifiuti, è necessaria la sussistenza di una organizzazione professionale, seppur rudimentale, che comporti l’allestimento di mezzi e l’impiego di capitali, idonei a gestire in modo continuativo e illegale un grosso quantitativo di rifiuti.

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