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RIFIUTI – Trasporto non autorizzato

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 03/03/2009
n. 09465

Per effetto della normativa dettata dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008, le imprese che non effettuavano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare non erano tenute all’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, anche se ciò non significa che le imprese potevano effettuare eventuali trasporti sporadici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo: in realtà, esse dovevano avvalersi delle prestazioni di soggetti regolarmente autorizzati ed iscritti all’Albo, salvo incorrere nel reato di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

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