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Abbandono di rifiuti: c’è condanna anche se non si conosce la natura di rifiuto depositato o sparso?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Toscana
Data: 13/03/2023
n. 270

È illegittima l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi impartita ad un soggetto cui non possa essere mosso alcun rimprovero per l’utilizzo di sostanze che solo successivamente, in seguito ad indagini dell’ARPA, sono risultate non conformi agli standard di produzione e dunque classificabili come rifiuti. Il fatto che l’art. 192, co. 3, del D.L.vo n. 152/2006 richieda espressamente che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti reali, non significa che per gli altri responsabili l’elemento soggettivo non sia richiesto; piuttosto, l’art. 192 presuppone che chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divieto, come normalmente accade nella maggioranza dei casi, sia consapevole dell’illiceità dell’azione commessa, e in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell’oggetto depositato o sparso.



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Leggi la sentenza

FATTO   I ricorsi oggi in decisione hanno ad oggetto due ordinanze di rimozione e smaltimento rifiuti emesse dal Sindaco del Comune di Pontedera ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tali ordinanze si riferiscono ad un’area edificabile, situata nel Comune di Pontedera, di proprietà della XXX e oggetto di un piano di lottizzazione. La società Asso Costruzioni è intervenuta in cantiere successivamente alla realizzazione delle urbanizzazioni, tra ottobre 2016 e febbraio 2017, per la “stesura” del materiale di riempimento di talune aree e di quello della pista di cantiere (c.d. di arrocco). In particolare, nell’ambito dei…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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