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Materiale da demolizione: rifiuto o sottoprodotto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 31/03/2017
n. 16431

I residui da demolizione non sono riconducibili alle categorie delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti, quando non siano destinati, fin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale; infatti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 152/2006 tali materiali devono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto": ciò in quanto l'attività di demolizione di un edificio non può ordinariamente essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006.

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