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Quali obblighi per il commercio ambulante di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/05/2013
n. 19111

L’esclusione degli obblighi documentali sulla gestione rifiuti, di cui all’art. 266, c. 5, T.U.A., si applica esclusivamente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante previo conseguimento del necessario titolo abilitativo attraverso l’iscrizione presso la camera di commercio, oltre al fatto che tale soggetto tratti soltanto i rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

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