RIFIUTI – Rifiuti sanitari
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale - Sez. III
Data: 09/06/2010
n. 22021
In tema di rifiuti sanitari, le acque di emodialisi sono rifiuti pericolosi in base al disposto del DPR 15 luglio 2003, n. 254 (tutt’ora in vigore come si rileva tra l’altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall’art. 256, co. 6 del D.L.vo 152/06) poiché in virtù del disposto dell’art. 2 co. 2 punto 2b1 del DPR 254/2003 ove il liquido in questione sia contaminato da tracce ematiche, come nel caso di specie, esso costituisca senz'altro rifiuto pericoloso a rischio infettivo e ciò a prescindere dalla circostanza che il rifiuto provenga direttamente da reparti di malattie infettive o situazioni simili.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Rifiuti sanitari
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione Penale - Sez. III
Data: 09/06/2010
n. 22021
In tema di rifiuti sanitari, le acque di emodialisi sono rifiuti pericolosi in base al disposto del DPR 15 luglio 2003, n. 254 (tutt’ora in vigore come si rileva tra l’altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall’art. 256, co. 6 del D.L.vo 152/06) poiché in virtù del disposto dell’art. 2 co. 2 punto 2b1 del DPR 254/2003 ove il liquido in questione sia contaminato da tracce ematiche, come nel caso di specie, esso costituisca senz'altro rifiuto pericoloso a rischio infettivo e ciò a prescindere dalla circostanza che il rifiuto provenga direttamente da reparti di malattie infettive o situazioni simili.
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