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Omessa tenuta dei registri e deposito incontrollato: quali sanzioni si applicano?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/11/2018
n. 50009

In tema di rifiuti, la contestazione in sede amministrativa della violazione formale consistente nella mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti deve essere distinta dalla condanna in sede penale riguardante la violazione sostanziale consistente nell'abbandono incontrollato di rifiuti speciali su fondo proprio. Nella specie, nell’ambito di un'attività di autodemolizione erano stati raggruppati all'interno del piazzale antistante l’officina diversi materiali, tra cui parti di ricambio per auto, batterie esauste ed altri rifiuti, oltre a diversi ciclomotori e motocicli, in assenza di qualsiasi registro di carico e scarico dei rifiuti (in violazione dell’art. 190 del D.L.vo 152/2006), nonché di autorizzazioni prescritte dalla legge, ed in condizioni igienico-sanitarie precarie, anche a ragione delle diverse chiazze d'olio rinvenute lungo il piazzale stesso. Deve, infatti, ritenersi incontrollato un deposito temporaneo realizzato dal produttore nel luogo in cui i rifiuti siano prodotti (e non presso terzi), che ecceda i limiti quantitativi o temporali previsti (sanzionato ai sensi dell’art. 256 del D.L.vo 152/2006). Di conseguenza, sono applicabili sia le sanzioni amministrative sia quelle penali.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.- Con sentenza del 14 febbraio 2018 la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2016, con la quale l'imputato era stato condannato, riconosciuta la continuazione, per reati dì cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del d.gs. n. 152 del 2006. La Corte distrettuale ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 256, comma 2, del d.gs. n. 152 del 2006, riducendo la pena. 2.- Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, formulando quattro motivi di doglianza. 2.1.- In primo…
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