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Discarica non autorizzata: è rilevante l’assenza di attività di trasformazione e recupero?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/08/2018
n. 39027

In materia di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 D.L.vo 152/2006), è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato. E’ irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, l’assenza di attività di trasformazione, recupero o riciclo, perché tali attività sono proprie di discariche correttamente autorizzate, e non costituiscono elementi indispensabili per ritenere l'esistenza di una discarica abusiva, ben potendo l'autore del reato, come succede nella maggioranza dei casi, limitarsi a realizzare l'accumulo dei rifiuti. Relativamente alla confisca del terreno, nel caso in cui tale reato sia accertato come commesso dal legale rappresentante della società proprietaria del terreno, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, la società risulta essere il beneficiario effettivo dell'attività delittuosa, e quindi non qualificabile come terzo estraneo al reato.

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