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Deposito temporaneo di rifiuti e mancanza dei requisiti di legge

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Sesta)
Data: 29/10/2024
n. 39655

Ai sensi dell’art. 185-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza. Integra invece il reato di cui all’art. 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 marzo 2024 la Corte d'appello di Campobasso, provvedendo sulla impugnazione proposta da P. M. nei confronti della sentenza del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Larino, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di otto mesi di arresto e 3.500,00 euro di ammenda, oltre che alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, in relazione ai reati di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006 (per avere realizzato un deposito incontrollato di rifiuti, costituito da rifiuti legnosi e dai residui dell'attività di lavaggio delle carene delle…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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