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Deposito temporaneo di rifiuti e mancanza dei requisiti di legge

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Sesta)
Data: 29/10/2024
n. 39655

Ai sensi dell’art. 185-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza. Integra invece il reato di cui all’art. 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis.

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