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Residui della lavorazione del marmo: rifiuti o sottoprodotti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 09/06/2017
n. 28693

Nel caso dei residui della lavorazione del marmo va affermata la natura di rifiuto. Tale qualificazione può essere superata soltanto qualora l'interessato fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione del regime giuridico più favorevole relativo al "sottoprodotto" ai sensi dell'art. 184-bis, D.L.vo n. 152/2006.

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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Benevento in data 1/02/2016, P.A.C. fu condannato alla pena di 6.000,00 Euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 per avere, quale proprietario di un fondo sito in località Battitelle e quale titolare di un'impresa per la lavorazione del marmo, depositato in modo incontrollato, in mancanza della prescritta autorizzazione, su un'area di circa 40 mq, i seguenti rifiuti non pericolosi: "pezzi di marmo di diversa pezzatura, granito, pietre varie, frammisti a qualche barattolo in…
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