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Il trattamento dell’indifferenziato può avvenire al di fuori dell’ATO del Comune conferente?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lazio (RM) Sez. V
Data: 20/06/2023
n. 10455

Se è vero che il criterio dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti deve intendersi operante a livello regionale (postulando l’obbligo per la Regione di appostare un sistema di impianti idoneo allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale), è altrettanto indubitabile che criterio di prossimità operi all’interno del singolo Ambito territoriale ottimale siccome finalizzato alla riduzione dei movimenti e trasporti dei rifiuti onde limitare le gravose incidenze ambientali connesse al trattamento dei rifiuti. Ne consegue che il trattamento dell’indifferenziato debba avvenire in uno degli impianti più vicini al luogo di raccolta e, quindi, all’interno degli impianti afferenti all’ATO di appartenenza del Comune conferente. In altre parole, il principio di prossimità si correla e si interseca con quello di autosufficienza, nella misura in cui quest’ultimo presuppone l’individuazione da parte della Regione (in base a criteri dimensionali di tipo demografico e geografico) di un ambito territoriale rilevante all'interno del quale, mediante una rete integrata di impianti, possano essere smaltiti tutti i rifiuti indifferenziati nello stesso prodotti.

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