Ritenuto in fatto Il 13 luglio 2005 la società (omissis) s.r.l. (poi (OMISSIS) s.r.l.) presentava alla Regione (omissis), ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, domanda di autorizzazione alla realizzazione di un bioreattore attivabile per rifiuti non pericolosi da realizzare nel territorio del Comune di (omissis), finalizzato all’inserimento ambientale e paesaggistico del già esistente centro integrato di trattamento di rifiuti di (omissis) – (omissis), e chiedeva, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, pronuncia di compatibilità ambientale. Con nota del 20 febbraio 2006 il Comune di (omissis) richiedeva di…
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Principio dell'autosufficienza localo nello smaltimento
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato Sez. II
Data: 11/06/2021
n. 4519
Il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti riguarda i rifiuti urbani non pericolosi e non può essere esteso a rifiuti diversi e, in particolare, a quelli speciali o pericolosi in genere. Infatti, con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi, va applicato il diverso criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico della prossimità al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti.
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Ritenuto in fatto Il 13 luglio 2005 la società (omissis) s.r.l. (poi (OMISSIS) s.r.l.) presentava alla Regione (omissis), ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, domanda di autorizzazione alla realizzazione di un bioreattore attivabile per rifiuti non pericolosi da realizzare nel territorio del Comune di (omissis), finalizzato all’inserimento ambientale e paesaggistico del già esistente centro integrato di trattamento di rifiuti di (omissis) – (omissis), e chiedeva, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, pronuncia di compatibilità ambientale. Con nota del 20 febbraio 2006 il Comune di (omissis) richiedeva di…
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