Fatto Risulta dagli atti che l’odierno appellante, residente in San Donà di Piave, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto avverso il Regolamento Tia del Comune di Jesolo (delibera consiliare n. 25 del 28 febbraio 2005), che determinava “il principio secondo cui la spesa a carico dell'utenza domestica deve essere a sua volta ripartita fra utenze domestiche residenti e non residenti ed i criteri da seguire per determinare la somma pecuniaria da ciascuno dovuta”, nonché la delibera di giunta n. 59 del 28 febbraio 2005, pubblicata il 17 marzo 2005, che suddivideva il costo complessivo del servizio d'asporto rifiuti…
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Tassa di igiene ambientale: è legittima se diversificata tra residenti e non residenti?
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato, Sez, V
Data: 06/09/2017
n. 4223
La Tia (Tariffa di igiene ambientale) è una tassa finalizzata a consentire la copertura dei costi dei servizi, non una forma atipica di prelievo sul reddito o sul patrimonio: tale vincolo funzionale impedisce al Comune di determinare liberamente le relative aliquote, generando irragionevoli disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con ragioni che esulano dalla specifica funzione della tassa. La stima della capacità media di produzione di rifiuti deve, infatti, basarsi su una stima realistica in ragione delle caratteristiche del territorio comunale: deve, cioè, rispettare il principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà, ed avere dunque riferimento alla realistica esigenza di fornitura del servizio per quel territorio. Questo in quanto la Tia è chiamata a finanziare un servizio pubblico che si pone come strumentale alla tutela della salute collettiva e dell’ambiente: è in nome di tale interesse che devono essere effettuate le scelte amministrative (nella specie si sanciva l’illegittimità di un regolamento comunale che fissava tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti rispetto a quelle previste per i residenti).
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Fatto Risulta dagli atti che l’odierno appellante, residente in San Donà di Piave, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto avverso il Regolamento Tia del Comune di Jesolo (delibera consiliare n. 25 del 28 febbraio 2005), che determinava “il principio secondo cui la spesa a carico dell'utenza domestica deve essere a sua volta ripartita fra utenze domestiche residenti e non residenti ed i criteri da seguire per determinare la somma pecuniaria da ciascuno dovuta”, nonché la delibera di giunta n. 59 del 28 febbraio 2005, pubblicata il 17 marzo 2005, che suddivideva il costo complessivo del servizio d'asporto rifiuti…
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