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Chi risponde dell’abbandono incontrollato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 19/07/2017
n. 35569

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti, di cui all’art 256 c.2 del D. L.vo 152/2006, sanziona i titolari e i legali responsabili di enti ed imprese, i quali ne rispondono anche per i propri dipendenti (che abbiano commesso il reato), per omessa vigilanza. Ciò significa che quando l’abbandono è opera di una diversa impresa, che ha commissionato i lavori, il rispettivo titolare sarà chiamato a risponderne solo se ha avuto un ruolo attivo o di controllo diretto nell’attività di produzione o gestione del rifiuto, perché è proprio compiendo atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti che si assume l’obbligo di impedirne l’abbandono.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Il sig. F.C. ricorre per l'annullamento della sentenza del 23/05/2016 del Tribunale di Lanciano che lo ha condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver, quale amministratore unico della società «D.D.A. S.r.l.», abbandonato in modo incontrollato ed immesso nelle acque sotterranee, contaminandole, rifiuti non pericolosi (manufatti obsoleti di legno, inerti provenienti da demolizioni di pavimentazione stradale, scarti indifferenziati di natura urbana, contenitori e imballaggi in plastica e frammenti di metallo in avanzato stato di ossidazione). Il fatto…
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