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Chi risponde dell’abbandono incontrollato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 19/07/2017
n. 35569

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti, di cui all’art 256 c.2 del D. L.vo 152/2006, sanziona i titolari e i legali responsabili di enti ed imprese, i quali ne rispondono anche per i propri dipendenti (che abbiano commesso il reato), per omessa vigilanza. Ciò significa che quando l’abbandono è opera di una diversa impresa, che ha commissionato i lavori, il rispettivo titolare sarà chiamato a risponderne solo se ha avuto un ruolo attivo o di controllo diretto nell’attività di produzione o gestione del rifiuto, perché è proprio compiendo atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti che si assume l’obbligo di impedirne l’abbandono.

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