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Che distinzione c’è fra discarica e deposito incontrollato di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/05/2022
n. 19864

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all’art. 256, comma 3, del D. L.vo 152/2006, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. Pertanto, si ritiene che la distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fondi principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con la sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte d'appello di (omissis) ha confermato la condanna inflitta ad (omissis) ad un anno di arresto ed € 5.200,00 di ammenda per il reato ex artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver realizzato e gestito su un terreno di sua proprietà nel Comune di (omissis) una discarica non autorizzata di materiali ferrosi e in plastica pari a circa 300 quintali di detti rifiuti (in (omissis), accertato il 1 settembre 2015).   2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il…
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