RIFIUTI - TARSU, superfici tassabili
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Tributaria
Data: 29/07/2009
n. 17600
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esclusione dalla superficie tassabile di quella destinata a lavorazioni industriali deve avvenire, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, in base "alle specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione", e quindi tenendo conto soltanto della natura speciale del rifiuto, in quanto prodotto in un luogo in cui si svolgono lavorazioni industriali, senza che possa essere riconosciuta alcuna rilevanza a dichiarazioni o denunce, presentate dal contribuente ai fini di una diversa imposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere esclusa la natura industriale dei rifiuti prodotti, sulla sola scorta di una dichiarazione presentata a fini ICIAP, in cui il contribuente dichiarava la natura artigianale dell'attività svolta).
© Riproduzione riservata
RIFIUTI - TARSU, superfici tassabili
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Tributaria
Data: 29/07/2009
n. 17600
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esclusione dalla superficie tassabile di quella destinata a lavorazioni industriali deve avvenire, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, in base "alle specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione", e quindi tenendo conto soltanto della natura speciale del rifiuto, in quanto prodotto in un luogo in cui si svolgono lavorazioni industriali, senza che possa essere riconosciuta alcuna rilevanza a dichiarazioni o denunce, presentate dal contribuente ai fini di una diversa imposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere esclusa la natura industriale dei rifiuti prodotti, sulla sola scorta di una dichiarazione presentata a fini ICIAP, in cui il contribuente dichiarava la natura artigianale dell'attività svolta).
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