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Confisca obbligatoria e attività organizzate per il traffico illecito rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/04/2020
n. 11581

La previsione della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere il reato, prevista per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen.), non è affatto irragionevole, avendo lo scopo, sia a fini sanzionatori sia preventivi, di sottrarre i beni utilizzati per commettere tale reato, onde evitarne la ripetizione e dissuadere dalla sua nuova futura commissione. Tale confisca obbligatoria non appare nemmeno in contrasto con il principio di uguaglianza per la sua mancata applicazione ad altri ecoreati (come l’art. 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies cod. pen.) quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.  

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   Con sentenza del 29 gennaio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a P. E., N. S., N. M. e G. E., ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi richieste in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1, contestato a N. S. e a N. M.); 260 d.lgs. 152/2006 (capo 2, contestato a N. S., N. M., P. E. e G. E.); 484 cod. pen. (capo 3, contestato a N. S. e N. M.); 515 cod. pen. (capo 5, contestato a N.…
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