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Confisca obbligatoria e attività organizzate per il traffico illecito rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/04/2020
n. 11581

La previsione della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere il reato, prevista per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen.), non è affatto irragionevole, avendo lo scopo, sia a fini sanzionatori sia preventivi, di sottrarre i beni utilizzati per commettere tale reato, onde evitarne la ripetizione e dissuadere dalla sua nuova futura commissione. Tale confisca obbligatoria non appare nemmeno in contrasto con il principio di uguaglianza per la sua mancata applicazione ad altri ecoreati (come l’art. 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies cod. pen.) quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.  

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