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Fanghi da depurazione: quali limiti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/01/2019
n. 4238

In tema di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, il quale, nel capo V, recante "ulteriori interventi emergenziali", dispone, con l'art. 41, che "al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e': 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, peri/parametro idrocarburi C1 0-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008". il citato art. 41, dunque, nel richiamare espressamente i limiti di cui all'Allegato IB del d.lgs. 92\\1999, precisando che gli stessi "continuano a valere", stabilendo, così, una inequivocabile continuità con il passato, fissa anche limiti specifici per gli idrocarburi. Tenendo conto, quindi, della novità legislativa, andranno apprezzati esclusivamente i parametri in essa indicati, considerando comunque che gli stessi riguardano l'utilizzazione dei fanghi e devono pertanto essere rispettati in tale fase ultimativa della loro gestione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 29 gennaio 2018 ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP e ad avente ad oggetto le quote azionarie e tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale della società I.A.M. s.p.a., nei confronti degli indagati F.G., A.M.B. e G.F. in relazione al delitto di cui all'articolo 260 d.lgs. 152/06 perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto determinato dai minori costi di gestione rispetto a quelli richiesti da un corretto smaltimento, con più operazioni, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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