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I relitti di nave quando possono essere considerati rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 25/01/2023
n. Parere n.00112

I relitti di navi non figurano nel catalogo europeo dei rifiuti (CER) riprodotto nell’Allegato D alla parte IV del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, dove si trovano codici CER associati ai “veicoli fuori uso”, cui le imbarcazioni non sono assimilabili, e a quelli genericamente prodotti da attività di demolizione.

Pertanto, se essi non sono automaticamente qualificabili come rifiuti, nondimeno a determinate condizioni, quelle stesse che, per l’art.183, comma 1, lett.a) del D.L.vo n. 152 del 2006, connotano come rifiuto, “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”, anche i relitti di imbarcazione possono ricadere nella disciplina relativa.

Nel caso di specie, si tratta di una imbarcazione affondata e in relazione alla quale il proprietario ha incaricato terzi, pagando il relativo corrispettivo, di procedere alle operazioni di rimozione e demolizione e al successivo smaltimento dei rifiuti, con conseguente trasporto della stessa in un terreno. Alla luce di ciò, si ritiene che la destinazione oggettiva dell’imbarcazione, per come desumibile dall’inequivoco intento del proprietario di “disfarsi” della stessa, consenta di ricondurre al natante in questione la qualifica di “rifiuto”, ai sensi dell’art.183, comma 1, lett.a) del d.lgs. n 152 del 2006, oltre che dell’art. 3, n. 1, direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.



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