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Sottoprodotti: i contratti di fornitura sono funzionali per garantire la certezza dell’utilizzo del materiale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lombardia (BS)
Data: 08/03/2023
n. 211

Premesso che la qualificazione di un materiale come sottoprodotto non attiene alle caratteristiche intrinseche di quel materiale, ma al soddisfacimento di una serie di condizioni giuridiche - sicché uno stesso materiale può costituire rifiuto o sottoprodotto a seconda che siano o meno soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 184-bis D.L.vo 152/2006 -, è legittima la richiesta dell’Autorità Competente di produrre i contratti di fornitura, in quanto funzionali alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 184-bis, in particolare quello della certezza dell’utilizzo del materiale. Infatti, non è l’Autorità Competente  a dover dimostrare che un dato materiale costituisce rifiuto, ma è l’impresa che vuole utilizzare quel materiale come sottoprodotto a dover dimostrare che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 184-bis D.L.vo 152/2006.

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Leggi la sentenza

Fatto   1. Con provvedimento n. 2844/2006 la Provincia di Mantova ha autorizzato la società -OMISSIS- alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da materie prime e rifiuti speciali non pericolosi), da realizzarsi in Comune di -OMISSIS-, presso l’insediamento della società -OMISSIS- S.s., socia della medesima -OMISSIS-. Con provvedimento provinciale n. 503/2007 la predetta autorizzazione è stata volturata alla società Agricola-OMISSIS-S.r.l., con la precisazione che l’impianto andava a insistere su area nella disponibilità della stessa Agricola-OMISSIS-S.r.l. o a titolo di proprietà o a titolo di comodato ventennale. Nel tempo il…
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