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Digestato, quando è sottoprodotto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/04/2020
n. 12024

Per delineare l'ambito della utilizzazione agronomica del digestato secondo le procedure di cui alla normativa vigente, occorre muovere dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, comma (convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). Con la disposizione citata viene considerato sottoprodotto, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis, il digestato "ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici". La classificazione del digestato quale sottoprodotto lo esclude dalla disciplina dei rifiuti e, in tale ambito, la giurisprudenza ha stabilito che la configurazione di sottoprodotto, essendo causa di non punibilità, va dimostrata dall'imputato.  

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