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Abbruciamento di materiali vegetali per concimare il terreno: quando non è gestione di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. sez. IV
Data: 26/03/2019
n. 13153

La norma di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lvo n. 152/06 precisa a quali condizioni il raggruppamento e l’abbruciamento di paglia, gli sfalci e le potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso siano da ritenersi non attività di gestione di rifiuti, bensì normali pratiche agricole consentite e rientrino, pertanto, nell’ambito delle esclusioni di cui all’art. 185 D.Lvo n. 152/06. Tra le suddette condizioni, la cui sussistenza deve essere provata da colui che chiede l’applicazione della norma derogatoria, vi è il rispetto della decretazione regionale in materia di prevenzione del rischio per gli incendi boschivi.  

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