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Abbruciamento di materiali vegetali per concimare il terreno: quando non è gestione di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. sez. IV
Data: 26/03/2019
n. 13153

La norma di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lvo n. 152/06 precisa a quali condizioni il raggruppamento e l’abbruciamento di paglia, gli sfalci e le potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso siano da ritenersi non attività di gestione di rifiuti, bensì normali pratiche agricole consentite e rientrino, pertanto, nell’ambito delle esclusioni di cui all’art. 185 D.Lvo n. 152/06. Tra le suddette condizioni, la cui sussistenza deve essere provata da colui che chiede l’applicazione della norma derogatoria, vi è il rispetto della decretazione regionale in materia di prevenzione del rischio per gli incendi boschivi.  

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Ritenuto in fatto   1.Con ordinanza del 27 ottobre 2017 il Tribunale di Avellino, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, aveva rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la pronuncia di rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di sequestro preventivo di cumuli di fogliame e comunque di residui della combustione in località Sant'Andrea Apostolo del Comune di Solofra, nell'ambito del procedimento penale a carico di Giuseppe Trasi, Mario Ingino e Massimo De Vita per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 182 e 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile…
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