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Ordinanza sindacale per abbandono rifiuti: chi la firma?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. II
Data: 05/10/2021
n. 6641

Ai sensi dell’art. 192, comma 3, Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), norma speciale che prevale sull’art. 107, comma 5, del T.U. 16 agosto 2000, n. 267, è illegittima – per difetto di competenza – l’ordinanza emessa dal Dirigente, e non dal Sindaco comunale, nei confronto della A.N.A.S. S.p.a. e di due imprese, con la quale è stata ingiunta la bonifica di un tratto autostradale inquinato mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con l’appello in epigrafe l’ANAS S.p.a (già ANAS- Ente Nazionale per le strade) ha impugnato la sentenza n. 2416/2013 del 11 dicembre 2013 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima), ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza prot. 8766 del 14.08.2007 con cui il responsabile del settore polizia municipale del Comune di (omissis) ha ingiunto all’appellante di bonificare l’area indicata nel provvedimento mediante rimozione del materiale esistente.   1.1 Con il provvedimento sopra indicato, il Responsabile del Settore di Polizia Municipale ordinava all’ANAS di rimuovere i rifiuti abbandonati da…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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