Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza del 22 settembre 2021 il Tribunale del riesame di (omissis) ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (omissis) avverso il decreto di sequestro probatorio del 1 giugno 2021 di 3 aree poste all’interno della autocarrozzeria dell’istante, ritenendo sussistente il fumus del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006, per l’attività abusiva di recupero/smaltimento (stoccaggio) di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da batterie esauste, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, rifiuti di metalli ferrosi e non, rifiuti plastici e di vetro. 2. Avverso…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Deposito temporaneo: quando si configura il reato di gestione non autorizzata di rifiuti?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/02/2022
n. 4364
Il deposito temporaneo effettuato senza le dovute condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica del materiale e di rispetto delle norme tecniche richieste per la sua configurabilità ai sensi dell’art. 185 bis del D. L.vo n. 152 del 2006, integra il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” ai sensi dell’art. 256, comma primo, del D. L.vo n. 152 del 2006.
Leggi la sentenza
Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza del 22 settembre 2021 il Tribunale del riesame di (omissis) ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (omissis) avverso il decreto di sequestro probatorio del 1 giugno 2021 di 3 aree poste all’interno della autocarrozzeria dell’istante, ritenendo sussistente il fumus del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006, per l’attività abusiva di recupero/smaltimento (stoccaggio) di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da batterie esauste, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, rifiuti di metalli ferrosi e non, rifiuti plastici e di vetro. 2. Avverso…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata