Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Quando i liquami zootecnici costituiscono rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/10/2024
n. 36926

In assenza di uno «scarico» in senso tecnico-giuridico, i liquami zootecnici costituiscono rifiuto ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/2006, con applicazione della disciplina della parte quarta del Decreto anche in termini sanzionatori, ai sensi dell'art. 256 del medesimo decreto. Il nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore può essere attuato mediante «qualunque sistema stabile di collettamento» che ne consenta la canalizzazione senza soluzione di continuità, e non necessariamente attraverso una «condotta»: quindi, per «scarico», si deve intendere l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 gennaio 2024, il Tribunale di Bari dichiarava T. R. colpevole del reato di cui all’art. 137, d. lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante dell’azienda agricola omonima, effettuava scarichi di reflui zootecnici senza la prescritta autorizzazione, fatto contestato come accertato nel dicembre 2018. 2. Avverso tale sentenza, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 137 e 318-quater , d. lgs. n.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata