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RIFIUTI – Autosufficienza regionale - Smaltimento

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte Costituzionale
Data: 23/01/2009
n. 00010

Anche se l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 pone allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo – in quanto consente lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali - “a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali”, non viene meno l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Tale norma viola l’art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose.

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