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Materiali edili di risulta collocati in area recintata: sono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 17/07/2020
n. 21289

Un bene diventa rifiuto ex art. 183 co. 1 lett. a) del D.L.vo 152/2006 al verificarsi della circostanza del “disfarsi” e non è di certo la recinzione o la chiusura dell’area sulla quale sono stati sversati i rifiuti ad escludere la volontà di disfarsene, la quale va al contrario improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale del bene all'abbandono, ossia dalla circostanza che si tratti di una superficie fino a poco tempo prima del tutto intatta, benché da tempo sostanzialmente abbandonata, e dall'accumularsi del materiale ivi riversato nel tempo.  (Nel caso di specie, l’imputato trasportava e collocava materiali edili di risulta in un’area ubicata nei pressi di una pineta, vicina alla propria abitazione, delimitata da un cancello chiuso con lucchetto.)  

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