Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Materiali edili di risulta collocati in area recintata: sono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 17/07/2020
n. 21289

Un bene diventa rifiuto ex art. 183 co. 1 lett. a) del D.L.vo 152/2006 al verificarsi della circostanza del “disfarsi” e non è di certo la recinzione o la chiusura dell’area sulla quale sono stati sversati i rifiuti ad escludere la volontà di disfarsene, la quale va al contrario improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale del bene all'abbandono, ossia dalla circostanza che si tratti di una superficie fino a poco tempo prima del tutto intatta, benché da tempo sostanzialmente abbandonata, e dall'accumularsi del materiale ivi riversato nel tempo.  (Nel caso di specie, l’imputato trasportava e collocava materiali edili di risulta in un’area ubicata nei pressi di una pineta, vicina alla propria abitazione, delimitata da un cancello chiuso con lucchetto.)  

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto    1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato G. G. alla pena di 15.000,00 euro di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 256 d. Igs. 152/2006 per aver ripetutamente effettuato attività di trasporto di rifiuti, costituiti da materiali edili di risulta, in un'area ubicata nei pressi di una pineta nelle immediate adiacenze di abitati chiusa da un cancello. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 256…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata