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Sottoprodotti, l’esistenza del mero contratto non basta

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 16/12/2019
n. Ord. n. 50628

Se è vero che l’esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del residuo ed eventuali intermediari ed utilizzatori rilevano in termini di prova sulla certezza dell’utilizzo, il mero richiamo all’esistenza di tali rapporti non può però essere sufficiente a soddisfare le verifiche richieste, necessitando che dalla documentazione citata possano con certezza evincersi le caratteristiche tecniche dei prodotti, l’esistenza di condizioni che giustifichino la vantaggiosità della cessione, e via dicendo. Tale dimostrazione specifica richiede anche l’osservanza dell’art. 6 del D.M. citato per quanto attiene alla “normale pratica industriale” cui fa riferimento l’art. 184 bis lett. c) che contempla specifiche verifiche sui requisiti dei prodotti e sull’impatto ambientale derivante dai processi di trasformazione.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza ha condannato G. B. alla pena di C 2.600,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 256, 1° comma d. Lgs 152/2006 per aver svolto attività di recupero e raccolta di rifiuti di natura tessile e cartacea senza averne l'autorizzazione.   2.Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 184 bis d. Lgs. 152/2006 e 2,4, e 5 D.M. 264/2016 e al vizio motivazionale,…
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