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Quando i materiali di riporto sono sottratti alla disciplina dei rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lombardia
Data: 29/08/2016
n. 1161

Conformemente a quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del D.L. n. 2/2012 (misure straordinarie e urgenti in materia ambientale), in relazione alla interpretazione autentica dell'articolo 185 del D.Lgs. n.152 del 2006, i materiali di riporto restano sottratti alla disciplina dei rifiuti se conformi ai limiti dei test di cessione, mentre, in caso contrario, tali matrici vanno qualificate come "fonti di contaminazione": solo in questo caso devono essere rimosse o rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

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