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E’ configurabile lo smaltimento illecito commesso dal commerciante o intermediario?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/04/2018
n. 15771

In materia di gestione di rifiuti non vi è alcuna incompatibilità tra lo smaltimento e l’attività di gestione illecita di rifiuti, che comprende, secondo la descrizione che ne è data dall'art. 183, comma 1, lett. n), del D.L.vo 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Questo in quanto lo smaltimento, cioè qualsiasi operazione diversa dal recupero, è una delle condotte che concorrono a configurare la gestione illecita di rifiuti (art. 256 dello stesso decreto), anche qualora vi si partecipi come commerciante o intermediario. Le condotte che integrano la gestione dei rifiuti non sono, infatti, tra loro alternative, non essendo descritte nel senso che la commissione di una escluda la verificazione o la ipotizzabilità dell'altra.

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