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RIFIUTI – Sostanze integranti rifiuti pericolosi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 20/01/2010
n. 00944

In tema di gestione dei rifiuti, la mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, della sostanza di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi, per essere la stessa inclusa nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - ora D.Lgs. 152/2006) - nella specie, liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico), non consente di escludere la sostanza stessa dal novero dei rifiuti, secondo la definizione fornita esclusivamente dall'art. 6 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997 (art. 183, co. 1, lett. a), con la conseguenza che sussiste a carico del trasportatore l'obbligo di relativa registrazione, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo (art. 190, D.Lgs. 152/2006).

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