Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

L’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti è illegittima se manca il contraddittorio con i soggetti interessati

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Seconda)
Data: 09/07/2024
n. 6135

L’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione Pubblica in merito all’abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, conseguentemente devono essere rispettate le regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa, in dettaglio tale apporto partecipativo consente anche di svolgere un adeguato approfondimento istruttorio. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo illegittima l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti adottata senza alcun preliminare approfondimento istruttorio in merito all’attività svolta dalla società appellante e alle caratteristiche del materiale che la società faceva notare di aver temporaneamente stoccato in attesa di un recupero “end of waste”).

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Con l’odierno appello, ritualmente notificato in data 01.10.20 e depositato in data 14.10.20, il -OMISSIS-S.r.l. (d’ora in avanti, “la società”) ha impugnato la sentenza n. 425 del 2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II ha rigettato il ricorso proposto dalla società per l’annullamento dell’Ordinanza n. 30 dell’11.6.2012, con la quale il Sindaco di Melfi, ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006, ha ingiunto al -OMISSIS-S.r.l. il ripristino ambientale del terreno foglio di mappa n. 60, particella n. 103, sito nella Località La Giostra del Comune di Melfi, di…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata