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Quando l’accumulo nel luogo di produzione diventa deposito incontrollato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 12/09/2017
n. 41524

Il deposito di rifiuti può realizzarsi sotto diverse forme. Può manifestarsi come deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni di legge, nel luogo della loro produzione. In assenza delle condizioni previste per il deposito temporaneo, può trattarsi, inoltre, di deposito preliminare o stoccaggio, nel qual caso occorre chiedere l’autorizzazione o la comunicazione in forma semplificata. Si ha, poi, deposito incontrollato o abbandono quando il raggruppamento dei rifiuti avviene fuori dal luogo della loro produzione e fuori dal controllo del produttore. Tuttavia, pur trovandosi i rifiuti nel luogo della loro produzione, e nelle quantità consentite dalla legge, non può trattarsi di regolare deposito temporaneo quando questi risultino tra loro eterogenei, ammassati “alla rinfusa”, e senza autorizzazione: l’accumulo disordinato di rifiuti eterogenei configura, quindi, un deposito incontrollato.

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