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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: quale nozione di ingiusto profitto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 02/03/2021
n. 8220

In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (ora art. 452-quaterdecies cod. pen.), il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per l’integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti. Con la precisazione che il profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda.

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