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Fertirrigazione del terreno: quali presupposti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/05/2018
n. 18519

La pratica della "fertirrigazione" del terreno, e la conseguente esclusione degli effluenti utilizzati dalla disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006, presuppone, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica. Di conseguenza, nell’ipotesi di un terreno incolto non si tratta di fertirrigazione, bensì di smaltimento di liquami, soggetto alla predetta disciplina della Parte IV del D.L.vo 152/2006. Nel caso in cui tale smaltimento avvenga in assenza dell’autorizzazione prescritta, l’operazione rientra nell’ambito della fattispecie illecita di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del medesimo decreto.

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