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Fertirrigazione del terreno: quali presupposti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/05/2018
n. 18519

La pratica della "fertirrigazione" del terreno, e la conseguente esclusione degli effluenti utilizzati dalla disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006, presuppone, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica. Di conseguenza, nell’ipotesi di un terreno incolto non si tratta di fertirrigazione, bensì di smaltimento di liquami, soggetto alla predetta disciplina della Parte IV del D.L.vo 152/2006. Nel caso in cui tale smaltimento avvenga in assenza dell’autorizzazione prescritta, l’operazione rientra nell’ambito della fattispecie illecita di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del medesimo decreto.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 9 febbraio 2017 il Tribunale di Brindisi ha condannato D.G., quale titolare dell'omonimo frantoio, e G.C., quale proprietario di un fondo in F., alla pena di euro 5000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in esito a giudizio abbreviato ed operata la riduzione per il rito.   2.Avverso la predetta decisione gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, entrambi allegando un motivo di impugnazione. 2.1.In particolare, D.G., invocando violazione di legge con riferimento all'art. 192…
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